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LEGGE 14 gennaio 1937, n. 403

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali. (037U0403)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-4-1937 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali, con la seguente modificazione:

All'art. 3, il comma 1° è sostituito dal seguente:

«Qualora la dispensa d'acqua da un'unica bocca di presa sui canali demaniali competa di diritto, giusta l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, a vari utenti irrigui, questi hanno l'obbligo di costituirsi in consorzio o in comunione, alla condizione, in questo secondo caso, non solo di nominare la rappresentanza dell'utenza, ma di assumere anche in solido il pagamento di un canone indiviso».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Solmi - Cobolli-Gigli - Rossoni.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.