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LEGGE 14 gennaio 1937, n. 402

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (037U0402)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-4-1937 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, con la seguente modificazione:

All'art. 1 del decreto, 4° comma, lettera C, è aggiunto:

«7° un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, scegliendolo fra le persone che saranno designate dalla Federazione del legno, da quella della carta, dal Comitato nazionale forestale e dall'Ente nazionale per la cellulosa e carta».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Cobolli-Gigli - Rossoni.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.