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REGIO DECRETO-LEGGE 1 marzo 1937, n. 226

Modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici. (037U0226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 1937, n. 1004 (in G.U. 08/07/1937, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1937 al: 7-7-1937
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto i testi unici di legge per l'imposta di fabbricazione sugli zuccheri e sugli spiriti, approvati con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli zuccheri, approvato con il R. decreto 2 luglio 1903, n. 347, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Ritenuta la necessità urgente ed, assoluta di dare un nuovo assetto al regime fiscale degli spiriti impiegati nella preparazione delle bevande alcooliche e di altri prodotti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I fabbricanti dei seguenti prodotti:

1) acquaviti (grappa, cognac e rum di fantasia, wisky, arac e simili);

2) anice, anicione, mistrà, sambuca e simili;

3) liquori, estratti alcoolici aromatizzati per preparare liquori o da servire come liquori;

4) vermut e marsala;

5) vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino;

6) profumerie alcooliche;

7) prodotti medicinali contenenti spirito (alcool etilico);

sono autorizzati ad impiegare, sotto vigilanza finanziaria, spirito e zucchero gravati d'imposta nella preparazione dei detti prodotti in quanto siano destinati alla esportazione.