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REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936, n. 2469

Modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulle pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. (036U2469)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 giugno 1937, n. 1112 (in G.U. 20/07/1937, n.166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-3-1937 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932-X, n. 557, contenente norme sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi;
Visto il R. decreto 25 aprile 1932-X, n. 406, contenente le norme di attuazione del R. decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi;
Vista la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1723, contenente modificazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154;
Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, contenente modificazioni alla legge 16 maggio 1932-X, n. 557;
Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La disposizione della lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 4 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituita dalla seguente:
«c) nei casi nei quali il compilatore denunciasse soltanto i prezzi minimi o soltanto i prezzi massimi, quelli denunziati saranno considerati come unici da valere sia come minimi che come massimi».