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REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1937, n. 100

Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. (037U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1937, ad eccezione degli artt. 11 e 12 che entrano in vigore il 20/02/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1937, n. 1108 (in G.U. 20/07/1937, n.166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Considerata la necessità assoluta e urgente di disciplinare l'assunzione ed il trattamento del personale non di ruolo, escluso quello salariato, delle Amministrazioni statali, eccettuate quelle con ordinamento autonomo e di dettare norme transitorie per la partecipazione ai pubblici concorsi del personale non di ruolo di tutte le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il personale civile non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea di cui al successivo art. 2, che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere e a mantenere in servizio per effetto di speciali disposizioni, è nominato con le qualifiche previste dal successivo art. 4 ed è classificato nelle categorie stabilite nella tabella I allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Al personale medesimo è assegnata una retribuzione nella misura fissata per ciascuna categoria dalla stessa tabella, oltre ad una aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047 ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nella misura fissata dalla tabella II allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.