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REGIO DECRETO-LEGGE 12 novembre 1936, n. 2144

Disciplina degli Istituti di vigilanza privata. (036U2144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 aprile 1937, n. 526 (in G.U. 01/05/1937, n.101).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/10/2024
Testo in vigore dal:  30-12-1936

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1932, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508, circa la disciplina delle guardie particolari giurate;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dare al questore maggiori poteri sull'ordinamento e sulla vigilanza dei servizi assunti dagli Istituti di vigilanza privata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



- Gli Istituti di vigilanza privata, costituiti a termini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prestano opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari per conto di privati, che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, fermo restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza di polizia, sono posti, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del questore che ne vigila pure l'ordinamento.

Il questore ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di sottoporre alla disciplina del presente decreto anche gli istituti che abbiano meno di venti guardie.