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REGIO DECRETO 15 ottobre 1936, n. 2135

Approvazione del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale. (036U2135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  8-1-1937 al: 8-10-2010
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto la legge 23 giugno 1912, n. 637;

Visto il R. decreto 11 agosto 1913, n. 1071;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2069;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 835, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1360;

Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, che approva lo Statuto della Regia accademia navale e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, modificato dal Regio decreto 16 maggio 1932, n. 595;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Considerata la necessità di addivenire al coordinamento ed aggiornamento di tutte le disposizioni relative al personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento sull'ordinamento, avanzamento, trattamento economico e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e da quello per le finanze.

Sono abrogate le norme relative al personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale stabilite dalle disposizioni citate nelle premesse, che siano contrarie a quelle del presente regolamento, nonché tutte le altre norme che siano in contrasto col regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - De Vecchi Di Val Cismon

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 86 - Mancini.