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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936, n. 2008

Provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritte pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione «Cassa di risparmio». (036U2008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 50 (in G.U. 08/02/1937, n.31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1936 al: 7-2-1937
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la deliberazione del Comitato d Ministri, di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nel caso in cui gli Istituti di credito di diritto pubblico che, alla data di entrata in vigore del R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 375, avevano una Sezione «Cassa di risparmio» sottoposta alle norme del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, addivengano alla soppressione della detta Sezione, si applicheranno ai depositi fruttiferi ricevuti dagli Istituti medesimi le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 36 e 37, comma primo, del citato testo unico.

Ai predetti Istituti, anche dopo la soppressione della Sezione «Cassa di risparmio», continueranno ad applicarsi le norme dell'art. 3, capoverso 7, e dell'art. 113 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922. n. 1401, e dell'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1923-I.
n. 144, contenente disposizioni circa la cauzione da prestarsi dalle Casse di risparmio per la gestione di ricevitorie provinciali e di esattorie delle imposte.