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REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1936, n. 1900

Modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. (036U1900)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000 (in G.U. 08/07/1937, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1938)
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Testo in vigore dal:  8-7-1937
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare ed integrare le vigenti norme relative alla organizzazione degli Uffici e allo stato giuridico del personale in servizio presso gli Uffici stessi;
Sentito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coni Nostri Ministri Segretari di, Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 41 del R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è sostituito dal seguente:

«Il direttore e il sostituto direttore, il capo della ragioneria e il capo dei servizi statistici degli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono impiegati dello Stato ad ogni effetto di legge e sono posti alla esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni, salvo la competenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica.

«Al personale indicato nel comma precedente si applicano le norme che regalano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato secondo il gruppo ed il grado risultanti dai ruoli costituiti ai sensi dell'art. 72
((Salvo quanto è disposto dall'articolo 76))
».