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REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1936, n. 971

Modificazioni all'art. 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette. (036U0971)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 gennaio 1937, n. 485 (in G.U. 26/04/1937, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-6-1936
al: 18-5-1946
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulla  riscossione  dello  imposte
dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di introdurre  modifiche
all'art. 110 di detto testo unico, concernente il fondo di previdenza
a favore del  personale  dipendente  dalle  Esattorie  delle  imposte
dirette; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, e  del  Ministro  Segretario  di
Stato per lo finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato
per l'agricoltura e foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte
dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Presso l'istituto nazionale fascista della previdenza  sociale  e'
costituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti
dallo Esattorie delle imposte dirette. 
 
  Il fondo ha lo scopo di provvedere a pensioni ed indennita' in caso
di invalidita' o per anzianita' di servizio,  ad  un  trattamento  di
previdenza in caso di morte, ed  al  pagamento  delle  indennita'  di
anzianita' di servizio, previste dal penultimo comma dell'art. 10 del
R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (convertito in  legge  con
la legge 18 marzo 1926,  n.  562),  e  dai  contratti  collettivi  di
lavoro. 
 
  Si provvede agli  scopi  predetti  mediante  il  versamento  di  un
contributo del 12,50 per cento, calcolato sulla  intera  retribuzione
corrisposta  al  personale,  compresi  in  questa  i  compensi   agli
ufficiali e messi esattoriali, per gli atti esecutivi compiuti. 
 
  Esso e' comprensivo del contributo per  assicurazione  obbligatoria
per l'invalidita' e la vecchiaia, a  norma  del  R.  decreto-legge  4
ottobre 1935, n. 1827. 
 
  Il contributo e' per l'8,50  per  cento  di  detta  retribuzione  a
carico delle Esattorie e per il 4 per cento a carico degli impiegati.
Le Esattorie sono responsabili verso il fondo dell'intero contributo,
con diritto di trattenere sulla retribuzione la parte  a  carico  del
personale. 
 
  Agli esercenti le Esattorie, in caso  di  mancata  inscrizione  del
personale o  mancato  versamento  del  contributo,  si  applicano  le
disposizioni penali di cui  al  titolo  VI  del  R.  decreto-legge  4
ottobre  1935,  n.  1827;  i  proventi  delle  pene  pecuniarie   per
contravvenzione al presente articolo ed al  regolamento,  di  cui  al
capoverso seguente, sono devoluti a favore del  fondo  di  previdenza
costituito a norma del primo comma. 
 
  Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le  corporazioni  e
di concerto con quelli per le  finanze,  e  per  l'agricoltura  e  le
foreste, saranno emanate le norme di attuazione del presente articoli
ed in particolare: 
 
  a) per la ratizzazione, in un periodo non superiore a  venti  anni,
della somma dovuta dalle Esattorie per il pagamento della  indennita'
di anzianita' di servizio maturata  alla  data  di  applicazione  del
presente articolo; 
 
  b) per i casi di esonero  dagli  obblighi  stabiliti  dal  presenti
articolo; 
 
  c) per l'integrazione della percentuale a  carico  delle  Esattorie
nei casi in cui fosse previsto da norme di contratti collettivi o  di
regolamenti  aziendali  l'obbligo   della   corresponsione   di   una
indennita' di anzianita' superiore a quella di legge».