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REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1936, n. 634

Modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie. (036U0634)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 maggio 1936, n. 1170 (in G.U. 27/06/1936, n.148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-4-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post elementare e sulle sue opere d'integrazione, approvato col Nostro decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577 ed il Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato col Nostro decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054 e le successive modificazioni;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare in modo uniforme per tutte le scuole elementari e medie di ogni ordine e grado la facoltà di stabilire le materie d'insegnamento, di esercitazioni pratiche, i programmi e gli orari;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le materie d'insegnamento, le esercitazioni pratiche, i programmi e gli orari per tutte le scuole elementari e medie d'ogni ordine e grado sono stabiliti con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, in quanto non determinino maggiori spese, e, altrimenti, di concerto col Ministro per le finanze.