stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935, n. 2551

Condono di penalità in materia di imposte dirette, tasse sugli affari e monopoli in Libia. (035U2551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-4-1936 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con il quale si conferiscono al Governatore della Tripolitania, speciali poteri in materia finanziaria;
Visti i decreti del Governatore della Tripolitania 25 maggio 1923, n. 473, e 26 maggio 1923, n. 501, con i quali, in forza delle facoltà ad esso conferite col sopracitato Regio decreto-legge, si istituiscono in quella Colonia i tributi diretti e l'imposta sui redditi;
Visto il R. decreto 27 novembre 1927, n. 2622, che istituisce i tributi diretti e l'imposta sul reddito in Cirenaica;
Visti i Regi decreti 18 aprile 1929, n. 809, e 7 giugno 1928, n. 1696, che istituiscono, rispettivamente, nella Colonia, l'imposta mobiliare e quella complementare;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, che approva le norme e le tariffe della tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1930, n. 199, che estende nelle Colonie l'imposta sui celibi, istituita nel Regno con R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, e relativo regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124;
Ritenuta l'opportunità di estendere alla Libia il condono delle penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli, nei limiti concessi nel Regno dal sopracitato R. decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I contribuenti che non abbiano adempiuto agli obblighi sanciti dai decreti del Governatore della Tripolitania 25 maggio 1923, serie A, n. 473, e 26 maggio 1923, serie A, n. 501, emessi ai sensi del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880, nonché dai Regi decreti 27 novembre 1927, n. 2622, 18 aprile 1929, n. 809, e 7 giugno 1928, n. 1696, sono esenti dalle pene pecuniarie comminate dagli articoli 54 del richiamato decreto Governatoriale 26 maggio 1923, n. 501, 28 e 38 del R. decreto 27 novembre 1927, n. 2622, a condizione che essi riparino all'omissione, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle Colonie.

Del pari sono esenti dalle sovrimposte comminate dagli articoli 13 e 14 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, applicabili in Tripolitania e in Cirenaica in virtù dell'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1930, n. 199, i contribuenti che entro i 120 giorni paghino integralmente le imposte dovute e adempiano alle formalità volute dalla legge.