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REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936, n. 287

Modificazioni di carattere interpretativo all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno. (036U0287)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 maggio 1936, n. 934 (in G.U. 02/06/1936, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-3-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la dizione dell'art. 21 del citato decreto 29 luglio 1927, n. 1509, in modo da eliminare la possibilità di dubbie o errate interpretazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico. - La dizione del primo capoverso dell'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con il decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130, è modificata come segue:

«Gli Istituti indicati nel primo comma dell'art. 13, quelli indicati nell'art. 14, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e la Banca nazionale del lavoro - quest'ultima per le operazioni di credito agrario - sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e della imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti sui depositi fiduciari che gli Istituti speciali indicati nell'art. 14 siano autorizzati a raccogliere in qualsiasi forma, nonché sugli interessi passivi corrisposti dal Consorzio nazionale sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che questo emetterà à sensi dell'art. 19; in compenso, corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di cent. 10 per ogni cento lire di capitale impiegato; comunque esso provenga da patrimonio o riserve da depositi e da buoni fruttiferi e da obbligazioni emesse. Nell'abbonamento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Rossoni - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 370, foglio 14. - Mancini.