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REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1935, n. 2496

Norme riguardanti la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici. (035U2496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 aprile 1936, n. 826 (in G.U. 16/05/1936, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Considerato che l'istruttoria per il rinnovo delle concessioni di linee automobilistiche in servizio pubblico già scaduta o per la autorizzazione di nuove concessioni in sostituzione di altre esercitate in via provvisoria o di esperimento richiede la redazione di piani finanziari e tecnici sulla base delle risultanze dell'esercizio al nuovo, il che porterebbe di conseguenza la più prossimo necessità di soluzioni di continuità fra il vecchio ed il nuovo esercizio, mentre le esigenze del pubblico servizio ne richiedono la continuità;
Ritenuto che ad evitare soluzioni di continuità è necessario consentire che la decorrenza delle concessioni sia retro-datata all'inizio effettivo del nuovo servizio semprechè le ditte esercenti ottemperino alle condizioni tutte che verranno poi incluse nei disciplinari di concessione;
Visto il titolo III del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 710;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La concessione definitiva di linee automobilistiche in servizio pubblico può avere decorrenza dal giorno in cui viene effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione alle condizioni che risultano poi determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.

L'esercente non può avere alcuna pretesa per il servizio in precedenza prestato finchè non è perfezionata la concessione mediante comunicazione ad esso del relativo decreto Reale.