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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1935, n. 2491

Nuove norme per l'industria zolfifera nazionale. (035U2491)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 maggio 1936, n. 1156 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-3-1936 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove norme per l'industria zolfifera nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per le corporazioni, tenuto conto delle richieste del mercato, può autorizzare l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma, a far sottoporre per proprio conto a procedimenti industriali atti a migliorarne la qualità, determinati quantitativi di zolfo grezzo (fuso) di qualità «buona» e «corrente» messi a sua disposizione dai produttori.

L'autorizzazione è data in base a preventivi di massima indicanti le spese necessarie per tale trasformazione (compreso il calo, trasporto, e simili) e le probabilità di ricavo dalla vendita.

Lo zolfo sottoposto ai procedimenti di cui sopra, sarà venduto dall'Ufficio a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito con legge 5 febbraio 1934, n. 307.