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REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935, n. 2049

Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932-X, n. 557, 22 dicembre 1932-XI, n. 1723, e R. decreto 26 aprile 1932-X, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi. (035U2049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 1936, n. 526 (in G.U. 10/04/1936, n. 84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-12-1935 al: 22-8-1955
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1932-XI, n. 154, convertito in legge il 16 maggio 1932, n. 557;
Visto il R. decreto 25 aprile 1932-XI, n. 406;
Vista la legge 3 aprile 1926-IV, n. 613;
Visto il R decreto 22 agosto 1935-XIII;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 22 dicembre 1932-XII, n. 1723;
Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1934-XII, n. 1434, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851;
Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, col Nostro Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di denunciare al Prefetto della Provincie e al Ministero per la stampa e la propagande, Direzione generale per il turismo, entro il 15 ottobre di ogni anno, ed a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre:

a) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a un letto senza bagno e con bagno privato;

b) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a due letti senza bagno o con bagno privato;

c) i prezzi, minimo e massimo, della pensione completa per persona con la stanza senza bagno e con la stanza con bagno privato, i quali potranno essere applicati per un periodo non inferiore a tre giorni;

d) i prezzi fissi dei pasti (prima colazione, colazione e pranzo).

I conduttori di albergo, pensioni e locande, possono denunciare due serie di prezzi da mancarsi in due determinati periodi stagionali dell'anno. I periodi stagionali saranno determinati per ogni località di ciascuna Provincia dai singoli Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

I conduttori di alberghi, pensioni e locande, che hanno ottemperato alla denuncia di cui sopra, hanno facoltà di presentare, entro il 31 marzo, una seconda denuncia modificante la prima a valere dal successivo 1° giugno al 31 dicembre.

I prezzi indicati nelle denuncie suddette dovranno comprendere tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua corrente, ecc.) e non il diritto fisso per il servizio e l'imposta di soggiorno o di cura che saranno conteggiate a parte.

I prezzi di cui alle lettere c) e d) s'intendono senza fornitura da parte del conduttore dell'esercizio, delle bevande (vino, caffè, acqua minerale, ecc.).

Gli alberghi che non hanno servizio di ristorante, specificheranno che prestano soltanto servizio di alloggio.