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REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935, n. 1952

Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate. (035U1952)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 marzo 1936, n. 508 (in G.U. 08/04/1936, n.82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 01/11/2024
Testo in vigore dal:  23-11-1935

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico della legge di P. S., approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, è posto sotto la diretta vigilanza del questore.

Resta ferma la competenza del prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di P. S. e dal relativo regolamento.