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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1883

Modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura. (035U1883)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 255 (in G.U. 28/02/1936, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-11-1935 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successivamente modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Veduta la legge 30 maggio 1932, n. 635, relativa alla cancellazione dei privilegi e di ipoteche iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario;
Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di recare opportune modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi alle operazioni di credito in favore dell'agricoltura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

protesta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successivamente modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130, nonché la riduzione a metà delle ordinarie tasse di bollo, registro ed ipotecarie escluse quelle sulle cambiali, prevista dal secondo comma dell'art. 25 del testo unico delle leggi sul credito agrario approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, si applicano anche nel caso in cui i prestiti agrari di esercizio siano assistiti da garanzia ipotecaria.