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REGIO DECRETO 20 giugno 1935, n. 1650

Fusione dei ruoli degli ufficiali e guardiani idraulici e di bonifica. (035U1650)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-10-1935 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, con il quale sono stati approvati gli organici del personale degli ufficiali di bonifica e dei guardiani idraulici e di bonifica;
Visto il R. decreto 1° febbraio 1932, n. 160, con il quale sono stati approvati gli organici del personale degli ufficiali idraulici;
Ritenuta la necessità di far luogo alla fusione in unici ruoli del personale degli ufficiali idraulici e di bonifica e dei guardiani idraulici e di bonifica;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e con quello per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il ruolo degli ufficiali idraulici, approvato con R. decreto 1° febbraio 1932, n. 160, e quello degli ufficiali di bonifica, approvato con R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, sono fusi in un unico ruolo con la denominazione di « ruolo degli ufficiali idraulici ».

Vengono, parimenti, fusi con la denominazione di « ruolo dei guardiani idraulici » i due ruoli dei guardiani idraulici e di bonifica, approvato con R. decreto 12 giugno 1931, n, 915.

I posti di organico dei vari gradi del nuovo ruolo degli ufficiali idraulici sono determinati dalla somma dei posti assegnati attualmente ai vari gradi dei due ruoli originali secondo l'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Parimenti, i posti del nuovo ruolo dei guardiani idraulici sono determinati dalla somma dei posti attualmente assegnati ai singoli ruoli, come risulta dalla tabella stessa.