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LEGGE 3 giugno 1935, n. 1281

Provvedimenti concernenti il credito peschereccio. (035U1281)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  6-8-1935 al: 31-12-1993
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Art. 1



Il credito a favore della pesca marittima e di quella nelle acque interne, delle industrie degli allevamenti ittici, della conservazione e lavorazione dei prodotti della pesca, delle industrie e delle attività commerciali connesse con l'esercizio della pesca, delle cooperative dei pescatori ed in genere delle iniziative a vantaggio dei pescatori, si distingue in credito di impianto e di miglioramento ed in credito di esercizio.