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LEGGE 13 giugno 1935, n. 1184

Provvedimenti a favore della Reale Accademia di Santa Cecilia. (035U1184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-7-1935 al: 20-3-1946
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Art. 1



L'un per cento della quota spettante all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) sul provento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari pagati dai privati utenti, di cui all'articolo 14 del decreto 30 dicembre 1934-XIII, del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni, emesso in base all'art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1935, n. 26, sarà devoluto alla Reale Accademia di Santa Cecilia, quale contributo per l'orchestra stabile.

La quota peraltro devoluta alla Reale Accademia di Santa Cecilia, non dovrà, in ogni caso, superare la somma di L. 500.000 per ogni esercizio finanziario; la eventuale differenza in più resterà di spettanza dell'E.I.A.R.

L'Amministrazione delle finanze corrisponderà le somme spettanti alla Reale Accademia di Santa Cecilia mediante acconti trimestrali posticipati in base alle risultanze provvisorie delle riscossioni, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio finanziario.