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LEGGE 13 giugno 1935, n. 1143

Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale. (035U1143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-7-1935 al: 31-7-1938
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Art. 1



Il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato a concedere, agli industriali cinematografici che ne facciano domanda, anticipazioni per la produzione di pellicole cinematografiche nazionali, con la osservanza delle disposizioni contenute nei successivi articoli della presente legge.