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REGIO DECRETO 20 dicembre 1934, n. 2454

Nuovi tipi di contrassegni per i recipienti contenenti liquori. (034U2454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-7-1935 al: 6-5-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio dell'alcool di contrabbando;
Visto l'art. 6 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604, modificato dal R. decreto 11 gennaio 1934, n. 15, che detta le norme per l'applicazione del suindicato decreto-legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 6 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604, modificato dal R. decreto 11 gennaio 1934, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Il contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori, è costituito, come dai fac-simili allegati (numeri 1 e 2), da due bollini metallici recanti impresso su di una faccia lo stemma sabaudo e sull'altra la dicitura: « imposta spiriti », nonché la indicazione del quantitativo idrato massimo di prodotto a cui ogni bollino si riferisce.

Di tale contrassegno il primo tipo (allegato n. 1) è di unico taglio per quantitativi di prodotto fino ad un quarto di litro.

Il secondo tipo (allegato n. 2) è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a un quarto di litro;

b) da oltre un quarto di litro fino a mezzo litro;

c) da oltre mezzo litro fino a quattro quinti di litro;

d) da oltre quattro quinti di litro fino a un litro;

e) da oltre un litro fino a un litro e mezzo;

f) da oltre un litro e mezzo fino a due litri.

Il contrassegno sarà applicato a cura della ditta nella maniera già approvata dall'Ufficio tecnico di finanza ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Il prezzo dei contrassegni è fissato:

1° in centesimi due per il taglio fino ad un quarto di litro;

2° in centesimi cinque per tutti gli altri tagli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 120. - Mancini.