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REGIO DECRETO-LEGGE 4 novembre 1934, n. 1810

Provvidenze in materia di credito fondiario. (034U1810)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 842 (in G.U. 13/06/1935, n. 138).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-11-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1463;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare ulteriori provvidenze in materia di credito fondiario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni dell'art. 11 del R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1463, sono estese con effetto dal 1° aprile 1935-XIII ai mutui attualmente al 4 % od a saggio inferiore per effetto di trasformazione di mutui a tasso superiore al 4 % effettuata a partire dal 1° gennaio 1933-XI dagli Istituti di credito fondiario in base alla legge 22 dicembre 1905, n. 592.

Al comma a) dell'art. 11 sopracitato è aggiunto il seguente alinea:

« Uguale agevolazione è concessa per la quota di abbonamento a tasse ed imposte stabilita, per i prestiti e mutui agrari, dall'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, per tutte le operazioni effettuate con disponibilità provenienti dalla emissione di obbligazioni alle quali venga applicata la riduzione di interessi stabilita dal presente decreto ».