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REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1635

Decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra. (034U1635)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1934, n. 2222 (in G.U. 31/01/1935, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-10-1934 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, numero 327;
Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, concernente la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un riordinamento dei servizi amministrativi dell'amministrazione della guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In aggiunta alle facoltà ed alle attribuzioni devolute ai comandi di corpo d'armata, ai comandi militari della Sicilia e della, Sardegna, al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali ed ai corpi, a tenore del testo unico dello disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e di altre disposizioni successive, il Ministro per la guerra è autorizzato a decentrare sui comandi e sui corpi suaccennati, gradualmente e con suoi decreti, di concerto col Ministro per le finanze, servizi di carattere esecutivo ora disimpegnati direttamente in base agli ordinamenti vigenti, fissando altresì le modalità ed i limiti entro cui detti comandi e corpi dovranno provvedere ai compiti che verranno loro attribuiti.