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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1226

Coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma. (034U1226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1934, n. 2124 (in G.U. 16/01/1935, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1937)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  17-8-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Regi decreti 25 novembre 1883, n. 1775, (serie 3ª), 24 maggio 1896, n. 191, 23 febbraio 1911, n. 185, e 19 giugno 1913, n. 975, regolanti la fondazione di un Istituto storico italiano con sede in Roma;
Veduti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3011, e 5 agosto 1927, n. 1736, relativi alla istituzione di una Scuola storica nazionale, annessa all'Istituto storico italiano su menzionato;
Veduto il R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1343, contenente disposizioni per l'Istituto storico italiano e la Scuola storica nazionale;
Veduti i Regi decreti 17 maggio 1906, n. 212, 22 novembre 1906, n. 730, 14 giugno 1908, n. 299, 27 dicembre 1908, n. 793, e 9 ottobre 1919, n. 1985, nonché il R. decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1821, riguardanti tutti l'istituzione, la composizione e le finalità del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento;
Veduto il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, relativo all'istituzione in Roma della Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale suddetto;
Veduto il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1043, col quale è stato approvato il nuovo statuto della Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, che ha dettato provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare norme per il coordinamento dei suddetti Istituti di studi storici, al fine di adeguare le loro attività alle esigenze politiche e culturali del Regime;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto storico italiano, istituito col R. decreto 25 novembre 1883, n. 1775, (serie 3ª), assume il titolo di «R. Istituto storico italiano per il medio evo».

Esso ha il compito di provvedere alla pubblicazione delle fonti per la storia italiana dal 500 al 1500.