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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2427

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni del Veneto (Auronzo ed altri) in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490. (033U2427)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-6-1934 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Venezia dei contributi da consolidare per gli ex-corsi integrativi, trasformati in Regie scuole o Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, i predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Belluno, Udine, Verona e Vicenza, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.