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LEGGE 25 gennaio 1934, n. 186

Modificazioni alla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie. (034U0186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-3-1934 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO N PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La legge 6 giugno 1932, n. 656, è modificata nel modo seguente:

1° L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Sono soggette alle norme della presente legge le società cooperative in nome collettivo aventi per principale oggetto l'esercizio del credito a favore dell'agricoltura nonché i consorzi economici a garanzia illimitata aventi lo stesso oggetto, che esistono nei territori annessi al Regno d'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 9 dicembre 1920, n. 1778, R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, anche se erano stati costituiti e registrati al 1° luglio 1929, data di attuazione delle leggi estese a detti territori con il R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

« Nessuna società potrà assumere o conservare la denominazione di Cassa rurale od agraria, se non abbia per oggetto principale l'esercizio del credito a favore dell'agricoltura e non sia costituita nella forma di società cooperativa in nome collettivo.

« Parimenti nessun consorzio potrà conservare od assumere la denominazione di Cassa rurale o di Cassa agraria se non abbia per principale oggetto l'esercizio del credito a favore dell'agricoltura e se non sia costituito come consorzio a garanzia illimitata ».

2° Il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Potranno partecipare alle Casse anche soci non inquadrati nelle categorie sopra menzionate, purché in numero non superiore ad un quinto di tutti i soci »,

3° All'art. 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

« I consorzi di credito a garanzia illimitata dovranno portare in uso, a partire dal 1° luglio 1934, il libro dei soci a termini dell'art. 140 del Codice di commercio. Il registro consorziale di cui al paragrafo 14 della legge 9 aprile 1873 B.L.I. n. 70, continuerà ad aver valore agli effetti dell'appartenenza dei soci alla società e del loro recesso per i soli soci iscritti in detto registro fino alla data del 30 giugno 1934 ».

4° II penultimo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Le pubblicazioni, comprese quelle sul Bollettino ufficiale delle Società per azioni, si fanno sempre senza spese ».

5° All'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

« Le Casse rurali od agrarie sono obbligate a pubblicare sul Bollettino delle Società per azioni solamente gli atti costitutivi, gli statuti, le relative modifiche ed i bilanci.

« Esse non sono tenute ad indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'art. 220 del Codice di commercio; devono, però, indicare la forma di convocazione delle assemblee generali ».

6° Nel primo comma dell'art. 12 le parole « con estranei » sono sostituite dalle altre « con non soci ».

7° Nell'art. 13 sono soppresse le parole « anche sotto forma di buoni fruttiferi nominativi ».

8° Nel terzo comma dell'art. 14 sono soppresse le parole « di concerto con quello delle finanze ».

9° L'art. 20 è modificato:

A) aggiungendo in fine del 1° comma le seguenti parole: « nonché contrarre prestiti »;

B) sostituendo il 2° comma con il seguente:

« Il commissario governativo non potrà compiere operazioni che impegnino il patrimonio sociale e, nel termine massimo di tre mesi, dovrà convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà di volta in volta per ogni singolo atto autorizzare il commissario a compiere altre operazioni, anche eccedenti la ordinaria amministrazione »;

C) aggiungendo ad esso i seguenti commi:

« Il commissario governativo, entro un mese dal giorno in cui ha assunto l'ufficio, deve trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sulle condizioni economiche e patrimoniali della Cassa. Se la Cassa si trova in stato di cessazione dei pagamenti, il commissario ne dovrà dare comunicazione allo stesso Ministero entro tre giorni da quello in cui egli ha accertato tale circostanza.

« Al commissario governativo incombono tutti gli obblighi e le responsabilità degli amministratori ».

10° L'art. 21 è modificato:

A) sostituendo il 1° comma col seguente:

« Quando risulti che la Società ha subito perdite per un ammontare non inferiore ad un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare i soci per interrogarli se intendono di reintegrare il capitale stesso o di sciogliere la Società »;

B) aggiungendo in fine il seguente comma:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può anche promuovere lo scioglimento di una Cassa rurale od agraria la quale, in conseguenza della perdita di una parte del patrimonio sociale (ammontare del capitale e della riserva) non si trovi più, a giudizio del Ministero medesimo, in condizioni di raggiungere gli scopi sociali ».

11° All'art. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre la sostituzione dei liquidatori, quando la liquidazione non si svolga con la necessaria regolarità e speditezza.

« Qualora si tratti di liquidatori nominati dall'autorità giudiziaria, il Ministero darà comunicazione delle accertate irregolarità al pubblico ministero, il quale chiederà al Tribunale la revoca e la sostituzione dei liquidatori.

« Lo stesso Ministero può infliggere le sanzioni di cui all'art. 24 ai liquidatori che non osservino le disposizioni di cui all'art.
19.

« Ai liquidatori competono le facoltà conferite al curatore dal successivo art. 23.

« Il piano dei contributi sarà compilato dai liquidatori d'accordo con i sindaci e reso esecutivo con decreto del Tribunale, nella cui giurisdizione ha sede la Cassa. Contro tale decreto non sono ammessi reclami ».

12° L'art. 23 è modificato:

A) sostituendo il 3° comma col seguente:

« Il curatore del fallimento può chiedere al presidente del Tribunale l'autorizzazione ad iscrivere ipoteche su beni dei soci nell'interesse della massa creditrice, e può agire contro di essi per conseguire le somme necessarie per eseguire i parenti dovuti a norma del comma successivo ».

B) aggiungendo dopo il 3° comma:

« Il giudice delegato, dopo compiuto l'inventario e divenuta definitiva la verifica dei crediti, può autorizzare il curatore a richiedere ai siici le somme necessarie per soddisfare tutti i debiti sociali.

« Tali somme sono ripartite per contributo fra i soci, tenendo presente, se lo statuto non disponga diversamente, la quota d'interesse di ciascuno di essi nella società.

« I contributi che dovrebbero essere corrisposti da soci che si ritengano non facilmente solvibili possono essere ripartiti proporzionalmente a carico degli altri soci.

« Il piano di ripartizione è reso esecutivo con provvedimento del giudice delegato, non soggetto ad impugnazione. Tuttavia ciascun socio ha diritto di richiedere agli altri soci la restituzione di quanto avesse pagato di più della quota che a lui spetterebbe in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1199 del Codice civile ».

13° All'art. 24 è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le suddette sanzioni, salvo le pene comminate dal Codice penale, può lo stesso Ministero infliggere ai commissari governativi che contravvengano alle disposizioni di cui al precedente comma ed all'art. 20 ».

14° All'art. 25 è aggiunto il seguente comma:

« Gli amministratori, direttori e commissari sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 863 del Codice di commercio ».

15° All'art. 27 è aggiunto il seguente comma:

« Tale disposizione non si applica ai consorzi economici a responsabilità illimitata di cui all'art. 1, i quali potranno continuare a mantenere la loro denominazione ».

16° L'art. 28 è modificato:

A) col premettere ad esso il seguente comma:

« Alle Casse rurali od agrarie preesistenti alla entrata in vigore della presente legge, nonché ai consorzi economici indicati nel precedente art. 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 1° e 2° comma, e 5 della presente legge »;

B) modificando l'attuale testo col seguente:

« È accordato un termine di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1932, n. 656, alle Casse rurali ed alle Casse agrarie esistenti nonché ai consorzi economici a responsabilità illimitata considerati nell'art. 1 per uniformarsi alle disposizioni dell'art. 7 del capo I e dei capi II e III della presente legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ACERBO - JUNG - DE FRANCISCI

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.