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REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 37

Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2024)
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vigente al 28/09/2024
Testo in vigore dal: 14-2-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre  1933,  n.  1578,
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio  1926,  n.  100  sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato  per
la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per  le  finanze  e
per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Delle iscrizioni nei registri dei praticanti  e  dello  svolgimento
della pratica. 
 
                               Art. 1. 
 
  La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti e'
rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei  procuratori
nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza,  e  deve
essere corredata: 
 
a) del certificato di nascita; 
 
b) del certificato generale del casellario giudiziale,  di  data  non
   anteriore di tre mesi alla presentazione; 
 
  c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti  di  cui  ai
numeri 1°, 2° e 4° dell'art. 17  del  R.  decreto-legge  27  novembre
1933, n. 1578; 
 
d) di  un  certificato  del  procuratore  che,  avendo   ammesso   il
   richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti  della
   pratica, ne dia attestazione. 
 
  La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e  contenere  un
elenco dei documenti ad essa allegati. 
 
  Il requisito di cui al n. 4° dell'art. 17 del R.  decreto-legge  27
novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante  l'esibizione
del diploma originale di laurea. 
 
  L'aspirante  che  intende  dedicarsi  al  patrocinio  davanti  alle
Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre  1933,
n. 1578,  deve  chiedere,  nella  domanda,  di  esservi  ammesso,  ed
attestare che non si trova in alcuno  dei  casi  di  incompatibilita'
preveduti nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge  e  nell'art.  13
del presente R. decreto. 
 
  Il diploma di laurea e'  restituito  all'interessato  dopo  che  il
Direttorio ha deliberato sulla domanda di ammissione.