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REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. 21

Trattamento doganale delle calzature di pelle e delle parti di macchine per cucire. (034U0021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1934, n. 983 (in G.U. 03/07/1934, n. 154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-1-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare i dazi delle calzature di pelle e di istituire una nuova voce per le parti staccate di macchine per cucire;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla voce 888 della tariffa generale dei dazi doganali, sono apportate le seguenti modificazioni:

Parte di provvedimento in formato grafico