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REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 15

Riduzione del prezzo del contrassegno da applicare ai recipienti contenenti liquori di capacità fino ad un quarto di litro. (034U0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1934 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcool di contrabbando;
Visto l'art. 6 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'applicazione del suindicato decreto-legge;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il prezzo di ogni contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori, già fissato in centesimi 5 dall'art. 6, ultimo comma, del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604, è ridotto, per il taglio fino a un quarto di litro e per i pezzi che verranno consegnati dagli uffici ai fabbricanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, a centesimi 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato atta Corte dei conti, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 132. - MANCINI.