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REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1933, n. 1696

Disciplina della preparazione e del commercio del vermut. (033U1696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 gennaio 1934, n. 224 (in G.U. 27/02/1934, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-4-1934 al: 17-1-1956
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare disposizioni per disciplinare la produzione del vino vermut;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il nome di «vermut» è riservato al prodotto ottenuto dall'aggiunta, a vino genuino di produzione nazionale, di sostanze aromatiche e amaricanti permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, e avente contenuto in alcool e in zuccheri nei limiti seguenti:

a) non meno del 15,5 per cento di alcool in volume e non meno del 13 per cento in peso di zuccheri complessivi, calcolati, dopo inversione del saccarosio, come zucchero invertito, per il vermut normale, sia rosso che bianco.

b) non meno del 18 per cento di alcool in volume e non più del 4 per cento in peso di zuccheri complessivi, calcolati, dopo inversione del saccarosio, come zucchero invertito, per il vermut secco.

Nella preparazione dei vermut sono consentiti l'aggiunta di saccarosio e di alcool etilico rettificato e puro e la colorazione con caramello di saccarosio o zucchero bruciato.

Il volume delle sostanze aggiunte (sostanze aromatiche e amaricanti, alcool, saccarosio, caramello) non deve superare il 30 per cento del prodotto finito, che deve presentarsi limpido.

Le disposizioni del presente articolo, per quanto riguarda la genuinità, del vino base ed il contenuto in alcool, in zuccheri ed in sostanze aggiunte, si applicano anche ai vermut importati dall'estero.