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REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 1092

Inclusione dell'abitato di Basto, frazione del comune di Valle Castellana, in provincia di Teramo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445. (033U1092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-9-1933 al: 15-12-2010
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Basto, frazione del comune di Valle Castellana, in provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

DI CROLLALANZA

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte del conti, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 335, foglio 125. - MANCINI.