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LEGGE 6 luglio 1933, n. 947

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo testo unico delle leggi sanitarie. (033U0947)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1933 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni di legge emanate in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle, anche in relazione al nuovo ordinamento amministrativo delle Provincie e dei Comuni ed alle disposizioni del nuovo Codice penale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.