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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2095

Modifiche allo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma. (032U2095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  29-6-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, numero 2837, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2478, e 30 ottobre 1930, n. 1755;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti anzidetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1



«Il corso degli studi si svolge in cinque anni ed è diviso in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione».

Art. 2. - È sostituito dal seguente:

«Gl'insegnamenti costitutivi del corso quinquennale per la laurea in architettura sono i seguenti:

I anno:

1. Analisi matematica - I (introduzione al calcolo e geometria analitica);

2. Geometria proiettiva e descrittiva;

3. Chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione;

4. Storia dell'arte - I;

a. Stili dell'architettura - I;

6. Elementi costruttivi;

7. Disegno dal vero;

8. Disegno architettonico ed elementi di composizione - I.

II anno:

1. Analisi matematica - II (calcolo infinitesimale);

2. Applicazioni della geometria descrittiva;

3. Mineralogia e geologia applicata;

4. Storia dell'arte - II;

5. Stili dell'architettura - II;

6. Rilievo dei monumenti;

7. Disegno architettonico ed elementi di composizione - II;

8. Plastica ornamentale.

III anno:

1. Meccanica razionale;

2. Fisica generale e tecnica;

3. Igiene edilizia;

4. Caratteri degli edifici;

5. Decorazione pittorica;

6. Composizione architettonica - I;

7. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - I;

IV anno:

1. Scienza delle costruzioni - I;

2. Impianti tecnici;

3. Materie giuridiche ed economiche;

4. Estimo ed esercizio professionale dell'architettura;

5. Arredamento e decorazione interna;

6. Composizione architettonica - II;

7. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - II;

V anno:

1. Scienza delle costruzioni II;

2. Tecnica delle costruzioni civili;

3. Topografia e costruzioni stradali;

4. Urbanistica;

5. Restauro dei monumenti;

6. Scenografia;

7. Composizione architettonica - III».

Dopo il detto articolo sono aggiunti i due seguenti, modificandosi in conseguenza di tale aggiunzione e delle altre che saranno disposte la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

«Art. 3. - Durante il corso di composizione architettonica dell'ultimo anno ciascun allievo dovrà svolgere un progetto completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, da presentarsi all'esame di laurea».

«Art. 4. - I corsi di analisi matematica (I e II), geometria proiettiva e descrittiva, applicazioni di geometria descrittiva, storia dell'arte (I e II), elementi costruttivi, chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione, mineralogia e geologia applicata, meccanica razionale, fisica generale e tecnica, caratteri degli edifici, stili dell'architettura (I e II) igiene edilizia, scienza delle costruzioni (I e II), topografia e costruzioni stradali impianti tecnici, urbanistica, estimo ed esercizio professionale dell'architettura, materie giuridiche ed economiche, avranno nello svolgimento della parte teorica e cattedratica carattere istituzionale».

Art. 5 (già 3). - È sostituito dal seguente:

«Il Consiglio della Scuola, all'inizio dell'anno accademico, coordina ed approva i programmi e gli orari dei vari corsi».

Dopo l'art. 7 (già 5) sono inseriti i seguenti:

«Art. 8. - I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa. Per i liberi docenti, che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Scuola, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre».

«Art. 9. - I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal Consiglio della Scuola, il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per l'estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime discipline. Quando trattasi di materie sperimentali e dimostrative, il Consiglio giudica se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico-didattico necessari.

Al termine dell'anno accademico il Consiglio della Scuola segnala al Consiglio d'amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza, ai fini dell'art. 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604».

Art. 11 (già 7). - È aggiunto il seguente comma:

«I provenienti dal biennio propedeutico d'ingegneria non possono in ogni caso essere ammessi che al 2° anno, salvo dispensa dagli esami di discipline scientifiche».

Dopo l'art. 11 (già 7) è inserito il seguente:

«Art. 12. - In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti, e coloro che posseggono il diploma di professore di disegno architettonici, purché siano al tempo stesso muniti della maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Scuola di architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi, però, non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, né essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio della Scuola, siano in difetto».

Art. 15 (già 10). - È sostituito dal seguente:

«Coloro, che nel triennio di applicazione intendono variare l'ordine degli studi, sono tenuti a farne domanda all'atto della iscrizione ad ogni anno».

Art. 21 (già 16). - È sostituito dal seguente:

«Nel biennio gli esami delle seguenti materie:

analisi matematica - I (introduzione al calcolo e geometria analitica);

geometria proiettiva e descrittiva;

stili dell'architettura - I;

chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione;

debbono precedere rispettivamente gli esami delle seguenti materie:

analisi matematica - II (calcolo infinitesimale);

applicazioni della geometria descrittiva;

stili dell'architettura - II;

mineralogia e geologia applicata.

Parimenti l'esame di disegno architettonico ed elementi di composizione I deve precedere quelli di disegno architettonico ed elementi di composizione II e di rilievo dei monumenti.

Nel successivo triennio gli esami delle seguenti materie:

meccanica razionale;

fisica generale e tecnica;

decorazione pittorica;

composizione architettonica - I;

scienza delle costruzioni;

composizione architettonica - II;

caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - I;

debbono precedere rispettivamente gli esami di:

scienza delle costruzioni;

impianti tecnici;

arredamento e decorazione interna;

composizione architettonica - II;

tecnica delle costruzioni civili;

composizione architettonica - III;

caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - II.

Parimenti l'esame di caratteri degli edifici dovrà precedere quello di estimo ed esercizio professionale dell'architettura; e gli esami di caratteri degli edifici, composizione architettonica II, igiene edilizia, dovranno precedere quello di urbanistica».

Art. 22 (già 17). - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le classifiche degli esami nelle materie aventi le esercitazioni come parte essenziale, avranno prevalentemente per base il giudizio sui lavori eseguiti dagli allievi durante l'anno accademico; mentre alle prove pratiche e grafiche si attribuirà un carattere di complemento e di controllo».

Dopo l'art. 25 (già 20) è inserito il «Titolo III - Corso di perfezionamento per lo studio dei monumenti» con il relativo programma contenuto nei seguenti articoli 26, 27 e 28, modificandosi in conseguenza la numerazione del titolo successivo:

«Art. 26. - È istituito presso la Regia scuola di architettura un corso di perfezionamento per lo studio dei monumenti avente per scopo generale la conoscenza artistica e la cultura storica e tecnica con criteri scientifici sull'architettura monumentale, e per scopo specifico la preparazione del personale di architetti per gli uffici della Regia sopraintendenza ai monumenti.

La durata del corso è di un anno e ad esso potranno partecipare i laureati in architettura.

Le materie che compongono il corso sono le seguenti, in prosecuzione ed a complemento di quelle impartite nella Scuola:

studio storico-tecnico-artistico dei monumenti;

nozioni di archeologia e tecnica degli scavi archeologici;

rilievi e restauro dei monumenti.

I predetti studi possono essere integrati da brevi corsi di Conferenze su nozioni legislative riguardanti le belle arti e su altri speciali argomenti, da visite ed escursioni.

Dopo gli esami speciali delle singole materie gl'iscritti al corso sostengono un esame finale, consistente in una tesi, illustrata oralmente dal candidato. A coloro che superano detto esame viene rilasciato uno speciale diploma».

«Art. 27. - Le Commissioni giudicatrici degli esami di profitto e di quelli finali sono composte rispettivamente di tre e di cinque membri scelti fra i professori o cultori delle discipline del corso di perfezionamento».

«Art. 28. - Per l'iscrizione al corso di perfezionamento è dovuta una tassa d'iscrizione di L. 300 ed all'erario la tassa di diploma di L. 200».

Dopo l'art. 33 (già 25) sono soppressi l'indicazione «Disposizioni transitorie» e l'articolo che le contiene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 333, foglio 5. - Mancini.