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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2088

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma. (032U2088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  21-6-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma, approvato con il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1947;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;
Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma, approvato con il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1947, è modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 7 e 18 ed è in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.
Art. 2. - È soppresso il secondo comma concernente la Scuola di specializzazione in studi coloniali.
Art. 3. - Nell'elenco degl'insegnamenti fondamentali, l'indicazione «(annuale)» apposta a quelli di geografia economica, di cui al n. 7, e di matematica finanziaria, di cui al n. 12, è modificata in «(biennale)».
Art. 4. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:
«6. Economia turistica (annuale);
7. Organizzazione e politica del credito (annuale)».

Art.

8 (già 9). - Il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli esami di profitto e di laurea hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».

Art. 1

Art. 10 (già, 11). - Il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli esami di lingue straniere e di tecnica mercantile e bancaria sono scritti e orali».

Art. 15 (già 14). - Nel secondo comma sono soppresse le parole «e nei diplomi».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 332, luglio 96. - Mancini.