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LEGGE 3 aprile 1933, n. 353

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. (033U0353)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-5-1933 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.