stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 aprile 1933, n. 255

Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti. (033U0255)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1933
nascondi
Testo in vigore dal:  25-4-1933

Art. 1



La Corte dei conti è divisa in tre Sezioni delle quali una di controllo e due giurisdizionali ed è composta di:
1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-procura tori generali;
23 Primi referendari;
30 Referendari.
Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.
Il procuratore generale ed i vice-procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.
Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.