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REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1933, n. 23

Nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. (033U0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1933
Il Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1604 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 31/12/1933, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 8 che hanno applicazione dal 16/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 aprile 1933, n. 353 (in G.U. 04/05/1933, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-2-1933 al: 21-5-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico per la imposta sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque produca o comunque prepari a scopo di commercio o importi dall'estero, parimenti a scopo di commercio, ovvero estratti od essenze anche non contenti alcool, destinati alla preparazione dei liquori, come pure profumerie alcooliche, è considerato come fabbricante agli effetti delle leggi d'imposta sugli spiriti e dev'essere in possesso di licenza annuale, rilasciata dalla finanza.

È pure considerato come fabbricante agli effetti delle leggi suindicate e soggetto a licenza annuale, chiunque non avendo fabbricato i generi di cui sopra, siano questi nazionali od esteri, li metta a scopo di commercio in recipienti a norma del successivo art. 3. In tal caso si considera pure come fabbrica il locale dove si compie tale operazione.

La licenza è soggetta al diritto di L. 200 per i fabbricanti nel Regno che ottengano i prodotti con procedimenti a caldo e di 100 in tutti gli altri casi.

Non è soggetto agli obblighi di citi sopra chi in casa propria prepari i generi anzidetti con spirito di provenienza legittima, per esclusivo uso della propria famiglia e non ne faccia commercio;