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REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1932, n. 1631

Modifica alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei Comuni e delle Provincie. (032U1631)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1933, n. 448 (in G.U. 22/05/1933, n. 119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1933 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni al primo ed al quarto comma dell'art. 16 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al primo comma dell'art. 16 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti i seguenti:
«Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei Comuni e delle Provincie debbono essere depositate, ad interesse, di regola presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie, le Casse postali di risparmio, l'Istituto di emissione e gl'Istituti di credito di diritto pubblico.
«La Giunta provinciale amministrativa, sentito, l'Istituto di emissione, può autorizzare il deposito di dette somme anche presso altri Istituti di credito di notoria solidità. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa deve essere omologata dal prefetto».