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REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1478

Disposizioni modificative ed integrative del regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi. (032U1478)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  11-12-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;
Visto il regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;
Visto l'art. 1, n 3, della legge 31 gennaio 1926, n, 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentilo il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni degli articoli 60, 72, 89, 91, 93, 109, 112, 113 e 114 del regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, numero 1601, sono modificate come appresso:
«Art. 60. - Per i concorsi a banchi di aggio eccedente L. 10.000 e fino a L. 12.000 i ricevitori sono classificati in base alla durata del servizio personale prestato nel banco di cui sono titolari.
«Pei concorsi ad altri banchi, i ricevitori sono classificati in base all'aggio del banco di cui sono titolari alla data di scadenza del concorso, con l'aumento di 25 lire per ogni mese intero di servizio prestato dal ricevitore.
«Ai soli effetti della classificazione nei concorsi, la Commissione, tenuto presente il disposto dell'art. 141, può:
«a) aggiungere alla durata del servizio personale un periodo da un mese a quattro anni, per i ricevitori che abbiano cooperato nella scoperta e repressione del lotto clandestino;
«b) togliere dalla durata del servizio personale un periodo da un mese a quattro anni per i ricevitori che, durante il servizio prestato in tale qualità, siano incorsi in multe od in pene più gravi. L'entità di questa detrazione viene determinata avuto riguardo al numero ed alla importanza delle punizioni in confronto con la durata del prestato servizio.
«A parità di classificazione precede:
«a) nei concorsi per banchi oltre L. 10.000 e sino a L. 12.000 il ricevitore che conti maggior anzianità complessiva di servizio personale come ricevitore e come commesso di carriera;
«b) negli altri concorsi, il ricevitore che conti maggior anzianità complessiva di servizio personale nei vari banchi.
«Art. 72. - Le funzioni di ricevitore, di reggente o gerente sono incompatibili con quelle di podestà, con qualsiasi impiego pubblico o privato, nonché con l'esercizio di professioni, industrie o commerci, salvo quanto è detto al precedente art. 40.
«Il ricevitore che, diffidato dall'Amministrazione ad optare pel suo o per altro ufficio od impiego, non rinunzi al posto di ricevitore volendo conservare l'altro, sarà considerato rinunciante con tutti i conseguenti effetti di cui all'articolo precedente.
«Art. 89. - Per ottenere la qualifica di carriera, al termine dell'anno di tirocinio di cui all'art. 86, il commesso deve assoggettarsi, presso l'Intendenza sede del compartimento, ad un esperimento pratico che assicuri l'idoneità al disimpegno delle sue attribuzioni.
«Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme e le modalità di tale esperimento.
«All'esperimento pratico di cui sopra possono essere ammessi, per ottenere senz'altro la qualifica di commessi di carriera, i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, le loro vedove ed orfani, prescindendosi nei loro riguardi da ogni condizione quanto all'età; fermo soltanto, quanto agli orfani, il minimo di 18 anni di cui all'art. 88, comma 2°, lettera A).
«Art. 91. - I commessi in servizio avventizio possono essere assunti senza limitazione di sorta.
«I commessi in servizio stabile possono essere assunti, previa autorizzazione dell'Intendenza di finanza sede di compartimento, in numero di:
1 nei banchi con aggio da L. 5000 a L. 12.000:
2 nei banchi con aggio da L. 12.000 a L. 20.000;
3 o più nei banchi con aggio di oltre L. 20.000.
«È obbligatoria l'assunzione, con preferenza per i commessi delle categorie di cui al terzo comma dell'art. 89, di:
un commesso di carriera nei banchi con aggio da lire 12.000 a 30.000;
due commessi di carriera nei banchi con aggio da lire 30.000 in sopra, salvo che il ricevitore comprovi di non trovare nel personale di carriera chi sia disposto ad assumere il servizio nel suo banco. «Non sono compresi nel computo, agli effetti del presente articolo, il reggente od il gerente ed i collettori.
«Art. 93. - Dopo un anno dalla cessazione del servizio il commesso di carriera è sospeso dal diritto di concorrere ai banchi e di ottenere reggenze.
«Per riacquistare tale diritto senza pregiudizio della propria anzianità, occorre che il commesso rientri in servizio stabile prima che sia decorso un triennio dalla cessazione e che la durata del nuovo servizio non sia inferiore ad un anno.
«Trascorso il triennio, il commesso che non abbia ripreso servizio stabile viene radiato dal novero del personale di carriera, e non può esservi riammesso se non alle condizioni stabilite per la prima assunzione.
«Art. 109. - I conferimenti delle reggenze devono seguire l'ordine cronologico delle vacanze dei banchi.
«Le competenti Intendenze preordineranno a tal fine le necessarie pratiche, facendo luogo alle interpellanze, anche cumulative per più banchi, sempre osservato, nel conferimento delle reggenze, l'ordine rigoroso d'iscrizione dei commessi interpellati, ed accettanti, nel ruolo rispettivo di cui all'art. 108.
«Art. 112. - Non perdono il turno nei conferimento delle reggenze i commessi che con venti, quindici o dieci anni di servizio rinunzino rispettivamente a quelle dei banchi con aggio non eccedente L. 10.000, 7500 e 5000.
«Art. 113. - Le reggenze dei banchi da aprirsi in via di esperimento vengono conferite dal Ministero delle finanze, sentito l'avviso della Commissione centrale del lotto, ai commessi di carriera, fra quelli proposti dalle Intendenze competenti, dei più anziani e di miglior condotta del rispettivo compartimento, purché non abbiano superato l'età di anni 65, indipendentemente dagli elenchi provinciali degli aspiranti alle reggenze ordinarie; con preferenza ai commessi di carriera delle categorie di cui al terzo comma dell'art. 89, che, per prove già date, ne abbiano sicura attitudine.
«Ad essi è applicabile il disposto dell'art. 111 secondo comma.
«Venendo a mancare la possibilità di conferire tali reggenze con le norme di cui al comma precedente, si seguiranno le norme ordinarie di cui agli articoli 108 e 114.
«I reggenti di questi banchi sono però esclusi dall'ottenerne la titolarità, in occasione del conferimento che segue al triennio di esperimento.
«Art. 114. - Quando i commessi all'uopo interpellati rinunzino alla profferta reggenza, le Intendenze di finanza sedi di compartimento possono provvedere:
«a) mediante commessi di carriera di altre Provincie;
«b) mediante commessi in servizio di tirocinio e già maggiorenni di qualsiasi Provincia del compartimento, a favore dei quali il servizio di reggente è computato il doppio come tirocinio;
«c) mediante idonee persone, preferibilmente del luogo, incensurate, giuridicamente capaci, e sentito l'avviso delle autorità politiche e finanziarie.
«Se mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale o superstiti di essi, potranno dopo sei mesi di gestione del banco, purché disimpegnata con lodevole diligenza e con perfetta regolarità, conseguire senz'altro la qualifica di carriera, con dispensa dallo esperimento pratico di cui all'art. 89».