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REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1932, n. 1466

Istituzione dell'Ente autonomo «Tirrenia» per la valorizzazione della Zona lungo-mare ceduta dal Demanio al comune di Pisa. (032U1466)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1932, n. 1990 (in G.U. 17/02/1933, n. 40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-12-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di norme intese ad assicurare. la rapida risoluzione del problema della viabilità e dell'impianto dei servizi pubblici nelle aree che il Demanio dello Stato ha ceduto al comune di Pisa in corrispondenza della Reale tenuta di Tombolo, compresa la zona che il Comune predetto ha ceduto a quella di Livorno, e la rapida valorizzazione della località, destinata a costituire una delle stazioni balneo-climatiche più favorite per posizione geografica, clima e prossimità a grandi centri urbani;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito un Ente autonomo per l'utilizzazione e valorizzazione della zona lungo-mare in territorio di Pisa, compresa tra il rione della Bigattiera, il torrente Calambrone e la Reale tenuta di Tombolo.

Tale zona, che assume la denominazione «Tirrenia», comprende sia le aree già cedute dal comune di Pisa a quello di Livorno con atto 23 dicembre 1931 a rogito Giacomelli e destinate alla costruzione di Stabilimenti talasso elioterapici, sia le aree che il Demanio dello Stato, in base alla convenzione 2 febbraio 1931, approvata con decreto Reale 26 marzo 1931, ha ceduto al comune di Pisa.