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LEGGE 30 maggio 1932, n. 635

Estensione dell'abbonamento alle tasse sugli affari, sugli atti di consenso e sulle formalità ipotecarie per cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere, iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario compiute da Istituti di credito agrario, nonchè per la riduzione a metà delle normali tasse sugli atti e formalità suddette a favore degli Istituti di credito agrario menzionati nel secondo e terzo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. (032U0635)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-7-1932 al: 8-11-1935
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono compresi nell'annuo abbonamento alle tasse sugli affari previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, a favore degli Istituti di credito agrario ivi menzionati, gli atti di consenso e le formalità ipotecarie per la cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario compiute dai detti Istituti.
Lo stesso trattamento è esteso anche agli Istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario, menzionati nei commi 2° e 3° dell'art. 13 del su richiamato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, limitatamente agli atti riflettenti operazioni di credito agrario.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Acerbo - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.