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REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 496

Disposizioni sulla Commissione esaminatrice dei concorsi per posti di notaro (modificazioni al R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953). (032U0496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-6-1932 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti di notaro;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sullo stesso oggetto;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 13 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è così modificato:
«La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la giustizia, è composta:
a) di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, il quale la presiede;
b) di un professore di materie giuridiche in una Università o in un Istituto superiore di grado universitario;
c) di un consigliere di Corte di appello o equiparato, trattenuto al Ministero della giustizia con funzioni di direttore capo di ufficio o di ispettore superiore;
d) di due notari, anche se cessati dall'esercizio notarile».