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REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1526

Norme regolamentari per l'esercizio della pesca nel lago di Garda. (031U1526)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  14-1-1932 al: 7-7-1952
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti il R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale, ed il R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, che reca modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca;
Visto il parere del Comitato permanente della pesca;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca nel lago di Garda, nel fiume Sarca, dalla foce nel Garda al ponte della strada Riva-Torbole, nel fiume Mincio e suoi canali, dall'imbocco sul lago al ponte della ferrovia Brescia-Verona.

Per quanto non è in esso diversamente stabilito saranno osservate le disposizioni contenute nei regolamenti 22 novembre 1914, n. 1486, e 29 ottobre 1922, n. 1647.