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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1410

Modificazione dell'art. 142 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i convitti nazionali. (031U1410)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1931
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-12-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi d'istruzione;
Veduto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Riconosciuta la opportunità di modificare l'art. 142 di quest'ultimo regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 142 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali è sostituito dal seguente:
«Nei Convitti nazionali possono istituirsi classi o corsi completi d'istruzione media classica, tecnica, scientifica e magistrale.
«Alle classi e ai corsi suddetti, se funzionino secondo l'ordinamento stabilito per le corrispondenti scuole Regie, è concesso il riconoscimento della validità degli studi e degli esami previsto dall'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653.
«La istituzione delle classi o dei corsi deve essere deliberata dai Consigli di amministrazione dei Convitti, ed è subordinata all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, sentito il parere della competente Giunta per l'istruzione media.
«Le classi o i corsi saranno a totale carico delle amministrazioni dei Convitti e gl'insegnamenti saranno affidati per incarico.
«Le famiglie che chiedano l'inscrizione degli alunni alle scuole interne del Convitto nazionale sono tenute a versare alla Cassa del Convitto un contributo da fissarsi dal Consiglio di amministrazione, in misura non inferiore all'ammontare delle corrispondenti tasse governative.
«La vigilanza immediata e continua sulle classi o sui corsi costituiti nel modo anzidetto è affidata al rettore.
«Il Ministero dell'educazione nazionale può ordinare ispezioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sospendere l'applicazione del citato art. 51 quando risulti un funzionamento non regolare delle classi o dei corsi suddetti.
«Le spese per le ispezioni sono a carico dei Convitti».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Giuliano - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 97. - Mancini.