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REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1931, n. 1398

Costituzione dell'Istituto mobiliare italiano. (031U1398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 dicembre 1932, n. 1581 (in G.U. 19/12/1932, n. 291).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-11-1931 al: 12-7-1991
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 3 della legge 31. gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza della creazione di un Istituto per rinvestimenti industriali per l'esercizio del credito mobiliare;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la giustizia, per le corporazioni, e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È costituito, con sede in Roma, un ente di diritto pubblico denominato «Istituto mobiliare italiano».

L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire che potrà essere sottoscritto dagli enti partecipanti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, e da altri enti ammessi alla sottoscrizione del capitale dal Ministro per le finanze.

La Cassa dei depositi e prestiti contribuirà per la metà del capitale anzidetto.

Ciascun ente partecipante è responsabile soltanto per la quota di capitale sottoscritto.

Nel termine che sarà indicato dallo statuto si procederà. al versamento di tre decimi delle rispettive quote e i rimanenti decimi saranno versati secondo le disposizioni statutarie.

Lo statuto determinerà il capitale dell'Ente, la forma e gli altri requisiti dei titoli rappresentativi delle quote di capitale sottoscritto, le norme per l'aumento (del capitale e le condizioni per il trapasso delle quote e per il recesso.

Gli enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Istituto anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto attualmente in vigore.