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REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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vigente al 13/10/2024
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Testo in vigore dal: 11-7-1931
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con  R.  decreto  6  novembre  1926,  n.  1848,   e   le   successive
modificazioni; 
 
  Visto l'art. 6  del  R.  decreto-legge  14  aprile  1927,  n.  593,
convertito nella legge 22 gennaio 1928,  n.  290,  che  autorizza  il
Governo del Re a coordinare le disposizioni del suddetto testo  unico
con i nuovi codici penale e di procedura penale e ad emanare un nuovo
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260,  con  cui  il
Governo del Re e' pure autorizzato a coordinare le  disposizioni  del
nuovo codice penale e di procedura penale con  quelle  relative  alla
medesima materia contenute in altre leggi e a  modificare,  sempre  a
scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato ; 
 
  Visti i codici penale e di procedura  penale,  approvati  con  Regi
decreti 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri ; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la
giustizia e gli affari di culto ; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
visto,  d'ordine  Nostro,  dal  Ministro  proponente  e   che   avra'
esecuzione dal 1° luglio 1931. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Mussolini - Rocco. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1931 - Anno IX 
    Atti del Governo, registro 309, foglio 127. - Mancini.