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LEGGE 28 maggio 1931, n. 656

Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel testo unico delle leggi sulla pesca. (031U0656)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1931
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Testo in vigore dal: 1-7-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e riunire  nel  testo
unico, da emanare  a  norma  dell'art.  5  del  R.  decreto-legge  20
novembre 1927, n.  2525,  le  disposizioni  legislative  sulla  pesca
emanate posteriormente alla entrata  in  vigore  del  medesimo  Regio
decreto-legge, e fino alla pubblicazione della presente legge. 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 28 maggio 1931 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Mussolini - Acerbo. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.