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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1731

Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime. (030U1731)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1990)
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Testo in vigore dal:  30-1-1931 al: 6-4-1989
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà a Noi delegate con l'art. 14 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le Comunità israelitiche sono corpi morali che provvedono al soddisfacimento dei bisogni religiosi degli israeliti secondo la legge e le tradizioni ebraiche.

Esse curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la coltura ebraica, amministrano le istituzioni israelitiche con fini di assistenza e beneficenza e di qualsiasi altra natura, che non abbiano organi propri, esercitano la vigilanza su tutte quelle aventi una propria amministrazione e provvedono in genere alla tutela degli interessi locali degli israeliti.